L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 80/E del 18 marzo 2026, offre chiarimenti sul regime fiscale agevolato per docenti e ricercatori che rientrano in Italia dopo un periodo all’estero.
Nella fattispecie, l’interpellante ha trasferito la propria residenza in Italia nel 2019, dopo anni di iscrizione all’AIRE, per assumere un incarico di professore universitario, beneficiando dell’incentivo ex art. 44, D.L. n. 78/2010, che esclude il 90% dei compensi dei docenti e ricercatori rientrati, per il quadriennio 2019‑2022. Nel 2023, ha esercitato l’opzione che consente ai rientrati prima del 2020 di beneficiare delle estensioni introdotte dall’art. 5, Decreto Crescita (D.L n. 34/2019), in presenza di figli minorenni o in caso di acquisto di un immobile: al momento dell’opzione aveva, infatti, un figlio minorenne. Il contribuente chiede se la nascita di una seconda figlia nel 2023, in data successiva al versamento, permetta l’accesso alla proroga prevista per chi ha almeno 2 figli minorenni.
Come chiarito con la circolare n. 17/E/2022, il requisito dei figli minorenni dev’essere presente esattamente nel momento in cui si esercita l’opzione, che coincide con la data del versamento, pertanto, la nascita della seconda figlia non può retroagire: l’agevolazione può, quindi, essere estesa fino a 8 anni. Tuttavia, come chiarito dalla risoluzione n. 8/E/2026, è possibile allungare progressivamente il periodo agevolato, al maturare dei requisiti aggiuntivi, purché venga esercitata una nuova opzione entro i termini stabiliti: di conseguenza, se il ricercatore eserciterà una nuova opzione e verserà l’importo dovuto entro il 30 giugno 2027, la seconda paternità gli permetterà di accedere a un’ulteriore proroga fino a 11 anni.
Il beneficio prevede che il contribuente che abbia esercitato l’opzione debba versare una percentuale dei redditi agevolati dell’anno precedente:
- se ha almeno un figlio minorenne oppure è proprietario di un immobile residenziale in Italia (acquistato dopo il rientro, nei 12 mesi precedenti o entro 18 mesi dall’opzione), deve versare un importo pari al 10% dei redditi agevolati;
- se ha almeno 3 figli minorenni e possiede (o acquista entro 18 mesi) un immobile residenziale in Italia, deve versare il 5% dei redditi agevolati.
