La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 aprile 2016, n.8568, ha stabilito che nel rito del lavoro va ammessa al processo la produzione documentale attinente al giudizio penale nei confronti del lavoratore licenziato, se da essa trae giustificazione il licenziamento. Il mezzo istruttorio è indispensabile quando appaia idoneo, per lo spessore contenutistico che lo connota, a sovvertire il verdetto di primo grado, nel senso di mutare il contenuto di uno o più giudizi di fatto sui quali si basa la pronuncia impugnata, fornendo un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, in coerenza con i principi del giusto processo.
Rito del lavoro: acquisizione di materiale attinente al giudizio penale
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