Ritenute fiscali non versate direttamente ai lavoratori: no alla ripetizione da parte degli stessi

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 maggio 2021, n. 13186, ha stabilito che, qualora le ritenute fiscali non siano state versate direttamente ai lavoratori, il datore di lavoro non può pretenderne la ripetizione da parte dei dipendenti, perché appunto da questi non percepite. L’azione di restituzione e riduzione in pristino, proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega a un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e, dunque, a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, e, pertanto, a un pagamento non dovuto.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito intervenuta in una vicenda nella quale era pacifico che le ritenute fiscali non erano state versate direttamente alla lavoratrice; per la qual cosa, la società datrice non avrebbe potuto ripeterle nei confronti della stessa, perché, appunto, da quest’ultima non percepite.

 

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