Risoluzione del contratto: significato dell’espressione “intenda licenziare”

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 31 maggio 2021, n. 15118, ha stabilito che l’espressione “intenda licenziare”, di cui all’articolo 24, L. 223/1991, è una chiara manifestazione della volontà di recesso, pur necessariamente ancorata al fatto che i licenziamenti non possono essere intimati se non successivamente all’iter procedimentale di Legge, mentre cosa ben diversa è l’espressione “deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo”, ai sensi della novellata L. 604/1966, articolo 7, che è invece imposta al fine di intraprendere la nuova procedura di compensazione (o conciliazione) dinanzi all’ITL, e non può, quindi, ritenersi di per sé un licenziamento (nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello che aveva qualificato il licenziamento per gmo intimato alla lavoratrice come licenziamento collettivo in presenza di successive risoluzione consensuali del rapporto di lavoro intervenute con altri lavoratori in numero complessivo superiore a 5).

 

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