Risarcimento secondo i conteggi del dipendente se il datore non contesta

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 ottobre 2015, n.20844, ha deciso che nel rito del lavoro il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi degli artt.167, co.1, e 416, co.3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.

La Suprema Corte ha quindi stabilito che in caso di mancata contestazione dei conteggi forniti dal lavoratore, il risarcimento per l’illegittimo licenziamento verrà calcolato in relazione ai calcoli effettuati dal dipendente stesso.

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