Risarcimento danni: accertamento da parte del giudice

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 ottobre 2017, n. 23189, premesso che l’eventuale indennizzo versato dall’Inail ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 38/2000, non può considerarsi integralmente satisfattivo del diritto al risarcimento del danno biologico, ha stabilito che a fronte della domanda del lavoratore al risarcimento dei danni connessi all’espletamento dell’attività lavorativa, il giudice, accertato l’inadempimento, deve verificare se, in relazione all’evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive e oggettive per tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. 1124/1965. In tal caso, può procedere, anche d’ufficio, all’individuazione dei danni richiesti che non siano stati riconducibili alla copertura assicurativa (c.d. danni complementari –  si veda articolo 10, D.P.R. 1124/1965), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile.

 

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