Risarcimento danni: accertamento da parte del giudice

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 ottobre 2017, n. 23189, premesso che l’eventuale indennizzo versato dall’Inail ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 38/2000, non può considerarsi integralmente satisfattivo del diritto al risarcimento del danno biologico, ha stabilito che a fronte della domanda del lavoratore al risarcimento dei danni connessi all’espletamento dell’attività lavorativa, il giudice, accertato l’inadempimento, deve verificare se, in relazione all’evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive e oggettive per tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. 1124/1965. In tal caso, può procedere, anche d’ufficio, all’individuazione dei danni richiesti che non siano stati riconducibili alla copertura assicurativa (c.d. danni complementari –  si veda articolo 10, D.P.R. 1124/1965), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto