Riqualificazione e aspetti formali del contratto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza dell’8 giugno 2017, n. 14296, ha stabilito che, per la riqualificazione di un rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, il “nomen iuris” può rilevare solo in concorso con altri validi elementi differenziali o in caso di non concludenza degli altri elementi di valutazione. Occorre, invece, accertare se ricorre il requisito tipico della subordinazione, ovverosia se la prestazione dell’attività lavorativa è avvenuta alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore e se il lavoratore era inserito nell’organizzazione dell’impresa. Per gli altri caratteri dell’attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell’impresa e le modalità di erogazione della retribuzione, non assumono rilievo determinante, essendo compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo.

 

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