La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 30 ottobre 2023, n. 30091, ha stabilito in caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto sia giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell’alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.
Ripartizione dell’obbligazione retributiva e cessione ramo d’azienda
di Redazione
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