La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 giugno 2024, n. 17036, ha stabilito che in occasione di una riorganizzazione aziendale devono essere tutelati sia l’interesse del datore a proseguire l’attività che quello del prestatore a mantenere il posto e, quindi, a non essere licenziato. Il datore non ha un obbligo di formazione nei confronti del lavoratore per adibirlo a mansioni inferiori e, quindi, il repêchage si intende eseguito legittimamente anche in presenza di lavoratori licenziandi che, per proseguire la carriera, dovrebbero essere riqualificati e a tal proposito fa testo il posto ricoperto dal lavoratore al momento del licenziamento. Quindi il datore è in regola se dimostra che i lavoratori non sono indirizzabili verso un’attività di rango inferiore a meno di un’attività di formazione, che non compete più al datore. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giova ribadire il principio dell’obbligo del datore di lavoro di provare che il lavoratore non abbia la capacità professionale richiesta per occupare la diversa posizione libera in azienda, in base a circostanze oggettivamente riscontrabili, altrimenti il rispetto dell’obbligo di repêchage sostanzialmente risulterebbe affidato a una mera valutazione discrezionale dell’imprenditore.
Riorganizzazione aziendale: repêchage assolto se i lavoratori licenziandi vanno riqualificati
di Redazione
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