Riorganizzazione aziendale: l’inattività forzosa non è mobbing

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 24 novembre 2016, n. 24029, ha ritenuto che non si configuri il mobbing nel caso in cui il lavoratore sia “costretto” a una forzosa inattività legata alla riorganizzazione aziendale che coinvolge l’intera unità produttiva e non solo la sua posizione. Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere:

  • una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
  • l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
  • il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità;
  • l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026

Torna in alto