Riorganizzazione aziendale: l’inattività forzosa non è mobbing

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 24 novembre 2016, n. 24029, ha ritenuto che non si configuri il mobbing nel caso in cui il lavoratore sia “costretto” a una forzosa inattività legata alla riorganizzazione aziendale che coinvolge l’intera unità produttiva e non solo la sua posizione. Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere:

  • una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
  • l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
  • il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità;
  • l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

 

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