La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 30 maggio 2023, n. 15140, ha stabilito che sebbene in tema di licenziamento per giusta causa non sia vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, nondimeno la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’articolo 2119 c.c. Ne consegue che è legittimo il licenziamento adottato all’esito della procedura disciplinare a carico del dipendente laddove la fattispecie concreta è sussunta in quella astratta del contratto collettivo, con valutazione di gravità che giustifica la sanzione espulsiva ancorata alla recidiva plurima nell’infrazione, come da scala valoriale recepita dalle parti sociali, e con verifica se il fatto addebitato, oltre ad essere riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l’irrogazione del licenziamento, è suscettibile di far ritenere la prosecuzione del rapporto pregiudizievole per gli scopi aziendali, con particolare riferimento alla diligente attuazione degli obblighi assunti.
Rilevanza delle tipizzazioni del CCNL in ipotesi di licenziamento
di Redazione
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