La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 5 luglio 2023, n. 19023, ha stabilito che al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa occorre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale. Quando, come nella fattispecie in esame, l’attività di smart working si è atteggiata unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, che poteva peraltro essere fungibilmente espletata in diverse abitazioni, senza però l’allegazione di alcun altro elemento (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto oppure della sede ove il lavoratore era addetto.
Rilevanza territoriale del foro competente e lavoro in modalità agile
di Redazione
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