Rifiuto trasferimento post maternità: licenziamento discriminatorio

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 luglio 2016, n.15435, ha stabilito che non può essere licenziata la lavoratrice che, al rientro dalla maternità, rifiuta il trasferimento a 150 km di distanza dalla sede di lavoro. Sono da dichiarare nulli il trasferimento, le sanzioni disciplinari irrogate a seguito del rifiuto di ottemperare all’ordine datoriale e il licenziamento riconosciuto come discriminatorio. Nel caso di specie, nella sentenza confermata, la Corte d’Appello aveva affermato la discriminatorietà sulla base di alcune circostanze fattuali, tra cui la comunicazione della decisione datoriale avvenuta dopo solo 3 giorni dall’inoperatività del divieto di cui all’articolo 56, D.Lgs. 151/2001 e la mancanza di esigenze di riduzione del personale nella sede di appartenenza.

 

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