Il rifiuto a riprendere servizio in assenza di visita medica preventiva è assenza ingiustificata

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 agosto 2021, n. 22819, ha stabilito che l’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, si limita a prevedere che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente (di cui all’articolo 38), anche mediante visita sanitaria precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute protrattasi per più di 60 giorni continuativi, visita finalizzata a verificare l’idoneità alle mansioni, e che si tratta di controllo che la legge non configura come condicio iuris della ripresa dell’attività lavorativa e che, per di più, va attivato a iniziativa datoriale e non del lavoratore.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto legittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice per assenza ingiustificata, stante il rifiuto di quest’ultima di ripresentarsi sul luogo di lavoro in mancanza di una visita medica preventiva.

 

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