Ricongiunzione dei contributi obbligatori dell’Ago da parte del libero professionista

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 ottobre 2019, n. 26039, ha statuito che al contribuente deve riconoscersi la facoltà di ricongiungere i contributi dell’assicurazione generale obbligatoria nella gestione in cui l’interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni e indipendentemente dall’omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive Gestioni, quella di provenienza e quella dei destinazione, e anche quando il trattamento pensionistico dell’interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, non operando in quell’ipotesi i soli e diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.

 

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