Riclassificazione personale: demansionamento rapportato a mansioni effettive

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 settembre 2015, n.19037, ha sancito che la violazione dell’art.2103 cod.civ. sussiste nel caso in cui il lavoratore venga adibito a svolgere mansioni diverse.

Nell’ipotesi di riclassificazione del personale con l’accorpamento di alcune mansioni comuni a più profili professionali, il lavoratore non è demansionato se gli vengono assegnate delle nuove mansioni comunque adeguate alla sua storia professionale, pur con una nuova qualifica.

La Cassazione ha chiarito che ove la Società proceda al rilassamento del personale, per giunta in accordo con le OO.SS., non rilevano, ai fini della sussistenza del demansionamento, la nuova qualifica e tabella, ma esclusivamente le mansioni svolte nel concreto.

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