La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 5 febbraio 2024, n. 3264, ha stabilito che il datore di lavoro può indicare per la ripresa del servizio anche una data anteriore allo scadere dei 30 giorni, ma, in tal caso, il rapporto di lavoro sarà risolto di diritto solo allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento di detto invito e in mancanza della ripresa del lavoro, rimanendo sino a tale termine dovuta la retribuzione.
Richiesta di ripresa anticipata del servizio ed effetti in caso di mancato esercizio
di Redazione
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