Richiesta intervento Fondo di garanzia: onere della prova carico del lavoratore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 aprile 2020, n. 8259, ha precisato che il lavoratore assicurato, il quale adduca una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro e chieda, perciò, l’intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali, appunto, la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstracto o in concreto, e il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non potrà che comportare il rigetto della domanda. Ciò premesso, è evidente che, rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale cui è tenuto il Fondo di garanzia, la verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico, che nessuna norma di Legge impone debba essere definita con efficacia di giudicato.

 

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