Richiesta di certificato penale del casellario giudiziale nel cambio appalto

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.22 del 24 settembre, ha chiarito la corretta interpretazione dell’art.2, D.Lgs. n.39/14, nei casi di cambio appalto.

In particolare il decreto citato, di attuazione della direttiva europea 2011/93/UE, prescrive l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, per verificare l’esistenza di condanne per reati di cui agli artt.600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies codice penale, legati a pornografia minorile, abuso e sfruttamento sessuale dei minori, nei casi di cambio appalto.

Considerato che nell’ambito del suddetto passaggio il personale in questione risulta impegnato nella medesima attività, spesso senza soluzione di continuità, il Dicastero ritiene che, per il personale avente un contatto diretto e regolare con minori, il datore di lavoro/impresa subentrante non sia tenuto ad alcun adempimento ulteriore, qualora abbia acquisito la documentazione di cui all’art.2, D.Lgs. n.39/14 già in possesso del precedente datore di lavoro/appaltatore.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto