La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 novembre 2015, n.22421, ha statuito che l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di sentenza di accertamento della nullità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive da parte del lavoratore, sia in attuazione di un’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art.1460 cod.civ. sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti.
Riammissione in servizio nel luogo precedente e nelle mansioni originarie
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026
Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026
Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026
