Riammissione in servizio nel luogo precedente e nelle mansioni originarie

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 novembre 2015, n.22421, ha statuito che l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di sentenza di accertamento della nullità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive da parte del lavoratore, sia in attuazione di un’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art.1460 cod.civ. sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti.

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