Revoca delle dimissioni protette: le indicazioni dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 08/05/2024, n. 862, ha fornito indicazioni circa la possibilità di revocare le dimissioni protette.

Oggetto della nota sono, quindi, le dimissioni frutto della volontà di estinzione del rapporto da parte di lavorati padri e lavoratrici madri, presentate entro i primi tre anni di vita dei figli, e che quindi necessitano dell’obbligatorio passaggio dinanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro che deve apporre la convalida ai sensi dell’articolo 55, D.Lgs. 151/2001.

La nota dell’INL effettua un’ampia ricognizione che tra l’altro specifica come non sia in alcun modo applicabile la disciplina prevista per le ordinarie dimissioni telematiche, per espressa esclusione del testo di legge medesimo.

Sebbene il citato articolo 55, D.Lgs. 151/2001 non disciplini direttamente la facoltà di revoca, questa in ogni caso non può essere esclusa o vietata in momento anteriore alla produzione di effetti delle dimissioni medesime, a patto però che anche la mutata volontà del lavoratore, ovvero della lavoratrice interessati, sia parimente oggetto di una fase istruttoria, e quindi di una valutazione, da parte del personale ispettivo.

La chiosa finale della nota prevede l’impossibilità di una revoca unilaterale da parte del lavoratore, ovvero della lavoratrice interessati, in momento successivo alla produzione di effetti estintivi del rapporto, essendo in questo caso necessario anche il parallelo consenso del datore di lavoro.

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