Retribuzione non corrisposta: onere della prova al lavoratore se ha sottoscritto la busta paga

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27749, ha stabilito che la sottoscrizione della busta paga con la dicitura “per ricevuta-quietanza” fa gravare sul lavoratore l’onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta; né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all’articolo 1370, cod. civ., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex articoli 1341 e 1342, cod. civ..

 

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