Responsabilità penale per mancata formazione del lavoratore in nero

La Cassazione Penale, Sezione III, con sentenza 10 ottobre 2019, n. 41600, ha ritenuto colpevole del reato previsto dall’articolo 36, comma 1, D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro che, al momento di ammissione in servizio di un lavoratore irregolare (in nero), non provvede a fornire allo stesso un’adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività d’impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di cui agli articoli 45 e 46, D.Lgs. 81/2008, e sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, nonché del medico competente.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto