Responsabilità penale per mancata formazione del lavoratore in nero

La Cassazione Penale, Sezione III, con sentenza 10 ottobre 2019, n. 41600, ha ritenuto colpevole del reato previsto dall’articolo 36, comma 1, D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro che, al momento di ammissione in servizio di un lavoratore irregolare (in nero), non provvede a fornire allo stesso un’adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività d’impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di cui agli articoli 45 e 46, D.Lgs. 81/2008, e sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, nonché del medico competente.

 

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