La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con sentenza 9 maggio 2016, n.19208, ha deciso che la legge non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, e che sia correlativamente esaurita la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione e del committente, allorché siano terminate le opere edili in senso stretto, ponendosi tale interpretazione in contrasto tanto con la pluralità delle lavorazioni che, ordinariamente, afferiscono ai cantieri in cui si eseguono lavori edili, e che sono agli stessi funzionali, quanto con la necessità di garantire la massima sicurezza del lavoratori legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell’opera, ancorché i lavoro edili in senso stretto siano stati terminati in un momento antecedente.
Responsabilità di committente e coordinatore sicurezza nel cantiere temporaneo
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