Reiterazione abusiva dei contratti a termine: prova della stabilizzazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 ottobre 2022, n. 29144, ha stabilito che, nell’ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. 124/1999, la stabilizzazione opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno; ne discende che l’onere di allegare e provare l’intervenuta stabilizzazione grava sul datore di lavoro che abbia commesso l’abuso, perché si è in presenza di un’eccezione in senso lato, non di una mera difesa. Ulteriore corollario della natura di eccezione in senso lato è che alla stessa si applicano le relative regole di rito: opera, dunque, il principio secondo cui l’eccezione stessa può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all’esito dell’esercizio dei poteri istruttori di cui all’articolo 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice.

 

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