Reintegra e risarcimento: strettamente connessi, ma indipendenti

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 marzo 2018, n. 7704, ha stabilito che, pur prevedendo l’articolo 18, St. Lav., la condanna al risarcimento in stretta connessione con quella alla reintegra, ma, fermo restando il comune presupposto di tali 2 statuizioni (costituito dall’illegittimità del licenziamento ascrivibile a entrambe le società proprio per l’unicità del centro di imputazione datoriale del rapporto di lavoro), tale stretta connessione non determina che il lavoratore interessato non possa restringere la propria domanda (all’atto dell’introduzione di lite o nel suo prosieguo) chiedendo la reintegra nei confronti di una sola delle società e il risarcimento a carico di entrambe, essendo noto che la caratteristica della solidarietà passiva è quella di consentire al creditore di rivolgersi contro entrambi i debitori in solido o soltanto contro uno di essi.

 

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