Reintegra per fatto disciplinarmente irrilevante: la nota della Fondazione

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con nota giurisprudenziale del 27 settembre 2016, ha commentato la Cassazione n. 18418/2016, secondo cui la reintegra dei lavoratori sui quali è stato applicato un licenziamento disciplinare viziato dall’”insussistenza del fatto contestato” (comma 4) si applica anche nell’ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, sia privo di illiceità e quindi irrilevante sul piano disciplinare.

La Fondazione interviene sul concetto di “insussistenza del fatto contestato”, spiegando che in caso di licenziamento del lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti il fatto è insussistente quando, sebbene sia avvenuto materialmente, non costituisce un inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del lavoratore e, conseguentemente, non è rilevante sul piano disciplinare. Pertanto:

  • se il fatto ha una rilevanza disciplinare, ma è sproporzionato rispetto al licenziamento, il datore di lavoro deve pagare un’indennità da 12 a 24 mensilità;
  • se il fatto non è materialmente accaduto o è accaduto ma non ha rilevanza disciplinare, perché è inconsistente o il lavoratore non ha colpa, il datore deve reintegrare il lavoratore (anche in regime di tutele crescenti).

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza le peculiarità della gestione del personale nelle cooperative e, in particolare, gli effetti del concomitante rapporto di lavoro con il vincolo associativo. 19 maggio 2026

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026

Torna in alto