Reintegra per fatto disciplinarmente irrilevante: la nota della Fondazione

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con nota giurisprudenziale del 27 settembre 2016, ha commentato la Cassazione n. 18418/2016, secondo cui la reintegra dei lavoratori sui quali è stato applicato un licenziamento disciplinare viziato dall’”insussistenza del fatto contestato” (comma 4) si applica anche nell’ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, sia privo di illiceità e quindi irrilevante sul piano disciplinare.

La Fondazione interviene sul concetto di “insussistenza del fatto contestato”, spiegando che in caso di licenziamento del lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti il fatto è insussistente quando, sebbene sia avvenuto materialmente, non costituisce un inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del lavoratore e, conseguentemente, non è rilevante sul piano disciplinare. Pertanto:

  • se il fatto ha una rilevanza disciplinare, ma è sproporzionato rispetto al licenziamento, il datore di lavoro deve pagare un’indennità da 12 a 24 mensilità;
  • se il fatto non è materialmente accaduto o è accaduto ma non ha rilevanza disciplinare, perché è inconsistente o il lavoratore non ha colpa, il datore deve reintegrare il lavoratore (anche in regime di tutele crescenti).

 

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