La Corte Costituzionale, con sentenza n. 128 del 16 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d. repêchage).
Jobs Act: reintegra anche in caso di insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per gmo
di Redazione
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