La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 8 marzo 2024, n. 6275, ha stabilito che in materia di lavoro, nel caso in cui il dipendente deduca in giudizio di aver subito un demansionamento spetta al datore di lavoro provare l’esatto adempimento del contratto di lavoro. La dimostrazione del pregiudizio e, quindi, del danno subiti dal lavoratore può essere pertanto fornita anche attraverso presunzioni come l’adibizione a mansioni di produzione invece che impiegatizie.
Regime probatorio in caso di demansionamento ed annesse presunzioni
di Redazione
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