Recupero dei crediti vantati nei confronti dell’autore di un omicidio commesso contro il partner

L’Inps, con circolare n. 109 del 15 luglio 2021, ha illustrato quanto previsto dall’articolo 1, commi 486-489, L. 160/2019, che reca la disciplina in materia di recupero dei crediti vantati nei confronti dell’autore di un delitto di omicidio del partner (del coniuge, anche legalmente separato, dell’altra parte dell’unione civile, della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva), così incidendo sull’esercizio da parte dell’Istituto dell’azione surrogatoria di recupero dei trattamenti di pensioni, dell’indennità di malattia e delle prestazioni assistenziali erogate agli invalidi civili.

La disposizione, in particolare, introduce la necessità di tutela dei figli dell’autore del reato di omicidio del partner, a loro volta considerati vittime dell’evento delittuoso: è stato disposto che, per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato o da Istituti previdenziali e/o assicurativi pubblici nei confronti degli autori di un delitto di omicidio del partner, sorti a seguito della commissione del reato, in caso di decesso dell’omicida non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli, minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, se estranei alla condotta delittuosa.

 

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