La Corte di Cassazione Penale, Sezione V, con sentenza 21 aprile 2016, n.16737, ha stabilito che il reato di cui all’art.603-bis c.p., punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori e che non si risolvono nella mera violazione delle regole relative all’avviamento al lavoro sanzionate dall’art.18, D.Lgs. n.276/03.
Reclusione per sfruttamento dei lavoratori con minaccia o violenza
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