Recesso per giusta causa nel rapporto di agenzia legittimo anche in assenza di comunicazioni formali

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 aprile 2021, n. 10028, ha ritenuto che, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente e necessario che di essi l’agente sia a conoscenza, anche aliunde.

Nella specie, il licenziamento in tronco è stato ritenuto legittimo poiché risultava dagli atti di causa e dalle incontestate deduzioni della società che il lavoratore era perfettamente a conoscenza dell’attività di concorrenza illecita posta in essere e che gli era stata contestata.

 

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