La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 settembre 2015, n.17990, ha stabilito che l’art.16, Ccnl dirigenti industria 23 maggio 2000 (che riconosce il diritto del dirigente, il quale, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva entro 60 giorni il rapporto di lavoro, oltre che al Tfr, anche a un trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento) integra un’autonoma e diversa ipotesi di recesso, per il solo effetto del “mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulle sue posizioni” nella sua giuridica ricorrenza obiettiva, rispetto alla giusta causa di recesso eventualmente integrata dal demansionamento vietato del dirigente.
Recesso del dirigente: quando spetta l’indennità sostitutiva del preavviso
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