La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 5 gennaio 2024, n. 378, ha stabilito che in tema di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in violazione dell’articolo 34, D.Lgs. n. 276/2003 nella formulazione ratione temporis vigente, non comporta una nullità parziale del contratto ex art. 1419, comma 2, c.c., ma una nullità cui consegue, in assenza di diversa previsione di legge, l’effetto caducatorio non retroattivo ai sensi dell’articolo 2126 cod. civ., cosicché deve escludersi la sua conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche ai soli effetti del rapporto previdenziale, non rinvenendosi disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale e per quello di lavoro.
Rapporto intermittente a tempo indeterminato in assenza del DVR
di Redazione
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