Qualificazione del rapporto in caso di prestazioni ripetitive: irrilevanza del potere direttivo e ricorso a criteri distintivi sussidiari

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 luglio 2022, n. 23371, ha ritenuto che, in caso di prestazioni elementari e ripetitive, ai fini della qualificazione del rapporto, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l’assenza di un potere disciplinare, né quella di un potere direttivo esercitato in modo continuativo.

 

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