La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 4 gennaio 2024, n. 269, ha stabilito che il credito per TFR maturato da un dipendente di banca mantiene, anche nell’ipotesi di trasmissione all’erede, la sua natura di credito di lavoro, poiché non nasce con la cessazione del rapporto, ma si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo secondo il meccanismo di determinazione previsto dall’art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito a pagamento differito; ne consegue che nella predetta ipotesi, conservando il credito in questione autonomia rispetto a quello della banca fondato sul rapporto bancario intrattenuto dal dante causa, la compensazione tra i due crediti incontra il limite di cui all’articolo 545 c.p.c.
Qualificazione della natura del TFR nel contesto bancario
di Redazione
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