Pubblico impiego: qualifica di dirigente e conferimento di funzioni dirigenziali

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2022, n. 13066, ha ritenuto che nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato esiste una scissione, ignota al diritto privato, fra l’acquisizione della qualifica di dirigente e il successivo conferimento delle funzioni dirigenziali. All’esito del superamento della procedura concorsuale si costituisce il rapporto fondamentale, che è a tempo indeterminato, e sullo stesso si innesta, poi, l’incarico temporaneo, in quanto, a seguito della contrattualizzazione, la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale.

 

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