Trasporto pubblico: diritto al pagamento della voce retributiva “nuovo terzo elemento salariale”

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 settembre 2021, n. 23821, ha stabilito che non violano l’articolo 3, comma 5, D.L. 726/1984, convertito in L. 863/1984, e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione ai limitati fini dell’attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio.

 

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