Pubblico impiego: l’assegnazione a un diverso ufficio non è trasferimento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 agosto 2024, n. 22998, ha deciso che l’assegnazione di un dipendente a un diverso ufficio rientra nell’ambito del potere organizzativo dell’Amministrazione e non costituisce un trasferimento tecnico. Per configurare un trasferimento è necessario uno spostamento geografico significativo della sede di lavoro. Pertanto, se manca tale mutamento geografico, non si applica la normativa relativa al trasferimento e il datore di lavoro non è tenuto a giustificare la destinazione del dipendente a un diverso ufficio per motivi organizzativi.

 

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