Pubblico impiego: indennizzo per somministrazione illegittima

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6 ottobre 2016, n. 20060, ha stabilito che, in caso di illegittimità dei contratti di somministrazione a termine stipulati fra il lavoratore e la società in house providing partecipata dal Comune, il pregiudizio patito dal prestatore d’opera è indennizzato ex articolo 32, comma 5, L. 183/2010. A tale ultima norma è stata, infatti, data un’interpretazione di tipo sostanzialista, fondata sulla sostanziale inclusione nel suo raggio di applicazione sia del lavoro somministrato sia di quello temporaneo. In breve, il dipendente pubblico che subisce la precarizzazione per effetto di una successione di contratti a termine connotata da abusività non perde alcun posto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica per la quale ha lavorato, ma alla quale non avrebbe mai avuto diritto, non avendo superato il vaglio di un concorso pubblico per un posto stabile.

 

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