La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 settembre 2015, n.18230, ha precisato che il dipendente pubblico è soggetto all’indennità della buona uscita e non al trattamento di fine rapporto, che vale per il privato. Pertanto, non prevedendo la buonuscita (trattamento di fine servizio) alcuna anticipazione, il dipendente che chiede l’anno sabbatico non può ottenerla. I pubblici dipendenti hanno sempre goduto dell’indennità di buonuscita e il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art.69, co.2, ha previsto che, in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti pubblici la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
Pubblico impiego: il Tfs non prevede anticipazioni
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