Pubblico impiego: esercizio del potere disciplinare

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza del 23 settembre 2021, n. 25901, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ha stabilito che il potere disciplinare validamente esercitato in relazione a determinati fatti, con irrogazione della sanzione espulsiva, non può essere legittimamente rinnovato a seguito del passaggio in giudicato della condanna penale intervenuta per quegli stessi fatti, trovando applicazione il principio generale del “ne bis in idem“, parzialmente derogato dall’articolo 55-ter, D.Lgs. 165/2001 per i soli casi ivi espressamente previsti, al fine di adeguare, in ragione delle peculiari esigenze pubblicistiche, l’esito disciplinare, “in melius” o “in peius“, alla statuizione penale.

Nella specie, la Suprema Corte, nel caso di una dipendente comunale, resasi responsabile di atti di calunnia nei confronti dei superiori, licenziata la prima volta per violazione dell’articolo 3, comma 7, lettera f), Ccnl comparto Regioni ed enti locali dell’11 aprile 2008, e la seconda volta per effetto del passaggio in giudicato della condanna per calunnia, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, lettera e), del predetto Ccnl, ha confermato l’illegittimità del secondo licenziamento, escludendo la ricorrenza delle ipotesi, normativamente previste, di possibile riedizione del potere disciplinare per il medesimo fatto, e ciò anche qualora l’annullamento del primo licenziamento, pronunciato con sentenza di primo grado, fosse divenuto definitivo.

 

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