La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 novembre 2024, n. 30030, ha stabilito che, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, occorre sempre bilanciare i diritti “antagonisti” della privacy e della trasparenza amministrativa. Nella specie, relativa alla pubblicazione di graduatorie, la scelta della pubblicazione del (solo) punteggio unico non comportava uno sproporzionato sacrificio della protezione dei dati personali, integrando una soluzione idonea a bilanciare i diritti antagonisti, garantendo, assieme al diritto alla privacy, anche la tutela minima della trasparenza amministrativa.
Pubblico impiego: diritto alla riservatezza nella pubblicazione delle graduatorie
di Redazione
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