Pubblico impiego: diritto a percepire l’indennità di posizione organizzativa

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 aprile 2022, n. 12113, ha ritenuto che il diritto del pubblico dipendente a percepire le indennità connesse alla posizione organizzativa sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l’istituzione rientra nell’attività organizzativa dell’Amministrazione, la quale deve tener conto delle proprie esigenze e, soprattutto, dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all’affermazione di un obbligo indiscriminati.

Nella specie, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dai dipendenti di un ente locale che rivendicavano il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato, ha chiarito che, fino a che l’Amministrazione di appartenenza non adotti, nel pieno della sua discrezionalità, un atto costitutivo delle posizioni organizzative, il dipendente che, in ragione delle mansioni svolte e delle responsabilità affidategli, abbia un’elevata probabilità di essere destinatario dell’incarico, non ha alcun diritto al risarcimento del danno da perdita di chance.

 

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