Pubblico impiego contrattualizzato: atti del procedimento disciplinare non soggetti a limitazione della delega di funzioni

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 maggio 2021, n. 13911, ha ritenuto che l’articolo 55-bis, D.Lgs. 165/2001, nel testo introdotto dall’articolo 69, comma 1, D.Lgs. 150/2009, nel disporre che l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari “contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento”, non obbliga il soggetto titolare del potere a procedere direttamente a tutti gli atti istruttori necessari, perché ciò che rileva, ai fini della validità della sanzione inflitta, è che i risultati dell’attività svolta dagli ausiliari vengano fatti propri dal dirigente che ricopre l’ufficio, il quale deve provvedere alla contestazione dell’addebito, all’esame dell’istruttoria compiuta, all’irrogazione della sanzione.

In ogni caso, gli atti del procedimento disciplinare, in quanto espressione di un potere privatistico del datore di lavoro, non hanno natura amministrativa, sicché rispetto agli stessi non operano i principi che, in relazione agli atti autoritativi, limitano la delega di funzioni.

 

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