Pubblico impiego e autonomie locali: compenso per lavoro straordinario e festivo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 luglio 2021, n. 19326, in materia di pubblico impiego, ha ritenuto che ai dipendenti del comparto delle Regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all’esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l’articolo 22, comma 5, Ccnl 14 settembre 2000 del comparto autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione, mentre il disposto dell’articolo 24, che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali oltre l’orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale o occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro.

 

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