Pubblico impiego: l’assenza di elementi sulla scelta dei dirigenti configura inadempimento contrattuale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 luglio 2022, n. 22150, in tema di impiego pubblico privatizzato, nell’ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ha stabilito che le norme contenute nell’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 165/2001, obbligano l’Amministrazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375, cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’articolo 97, Costituzione, a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e a esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l’Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.

 

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