Pubblico impiego: l’assegnazione a mansioni diverse non costituisce trasferimento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 12 novembre 2021, n. 34014, ha stabilito che l’assegnazione del dipendente a un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo che l’Amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio a un altro, che si risolva in un’assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può essere ricondotta alla nozione di trasferimento in senso tecnico; affinché si configuri un trasferimento è necessario, infatti, che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che, qualora non venga in considerazione detto spostamento geografico, non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all’articolo 2103, cod. civ. (applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel D.Lgs. 165/2001),  e, conseguentemente, il Comune-datore di lavoro non ha l’onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente a un altro ufficio.

 

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