Prospective overruling non invocabile per mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 14 gennaio 2021, n. 552, ha stabilito che il prospective overruling garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l’atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell’orientamento dominante al momento del compimento dell’atto stesso, ma poi ripudiato. Non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione e al giudice il potere di dirimere la controversia.

In applicazione del principio innanzi richiamato, la Suprema Corte ha negato che il mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con riguardo all’obbligo di repêchage, non ha più ritenuto necessaria l’allegazione dei posti disponibili da parte del lavoratore, concreti una ipotesi di overruling.

 

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