Produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali: bilanciamento tra diritto di difesa e dati utilizzati

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 12 novembre 2021, n. 33809, ha ritenuto che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza, previsti dall’articolo 9, lettere a) e d), L. 675/1996, sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.

Nella specie, la Suprema Corte, in riforma della decisione della Corte di merito, ha ritenuto legittima l’attività di recupero dei documenti, dati e informazioni contenuti nei dispositivi aziendali – dati in dotazione al dirigente e pure integranti patrimonio aziendali – e dolosamente cancellati dal dirigente prima della riconsegna del pc.

 

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